COSA
SONO le RSU
- Le R.S.U., sono il nuovo organismo sindacale
unitario rappresentativo di
tutte le professioni all'interno
di ogni scuola.
- Sono lo strumento per esercitare pienamente i
diritti sindacale in ogni
scuola, fino alla contrattazione
su importanti aspetti
dell'organizzazione del lavoro
del personale docente ed A.T.A.
- Sono elette a scrutinio segreto tra tutti i docenti ed
A.T.A. sulla base di liste
presentate dalle OO.SS. e durano
in carica tre anni.
COSA
FANNO
- Le R.S.U. sono titolari delle relazioni
sindacali, a partire dai diritti
di informazione, ed esercitano i
poteri di contrattazione
all'interno di ogni scuola
autonoma sull'organizzazione del
lavoro, i criteri di impiego del
personale, l'applicazione dei
diritti sindacali, materie
espressamente previste dal CCNL
(art. 6).
- Sottoscrivono con i dirigenti scolastici il
"contratto integrativo di
scuola", ricercando le
soluzioni più confacenti alla
migliore organizzazione del
lavoro del personale in relazione al piano dell'offerta
formativa.
CCNL
dd 7/8/98 – Accordo collettivo
quadro per la costituzione delle RSU
Art.7
– Durata e sostituzione
nell’incarico
I
componenti delle RSU restano in
carica per 3 anni; nel caso di
dimissioni vengono sostituiti dal
primo dei non eletti della medesima
lista.
Le
dimissioni/sostituzioni non possono
eccedere il 50 % dei componenti,
pena l’obbligo di nuove elezioni
per il rinnovo completo
dell’organo.
Le
dimissioni vanno formulate per
iscritto alla stessa RSU, comunicate
al dirigente scolastico,
contestualmente al nome del
subentrante, e ai lavoratori
mediante affissione all’albo.
Art.
8 – Decisioni
Sono
assunte a maggioranza dei
componenti. L’attività negoziale
è assunta in base ai contratti
collettivi di comparto.
Art.
9 – Incompatibilità
La
carica nelle RSU è incompatibile
con qualsiasi altra carica in
organismi istituzionali o in carica
esecutiva in partiti e/o movimenti
politici; ne consegue la decadenza
dalle RSU.
COMPITI
ED ATTRIBUZIONI
Il
comma 5 dell’art. 6 del CCNL del
1999 stabilisce che, con la piena
attuazione dell’autonomia
scolastica e con l’attribuzione
della dirigenza ai capi
d’istituto, le materie indicate ai
successivi punti b), c), d), e), h),
ed i) del comma 3 diventano oggetto
di contrattazione integrativa
d’istituto.
art. 6 comma 3 CCNL/1999
b)
modalità di utilizzazione del
personale in rapporto al piano
dell’offerta formativa.
Si
dovrà definire l’articolazione
degli orari esaminando l’eventuale
attuazione di attività che eccedono
la quota obbligatoria nazionale: si
potrà utilizzare il 15% del monte
ore annuale di ogni disciplina per
compensazioni tra le varie
discipline curricolari oppure
per l’introduzione di nuove
discipline sempre utilizzando gli
insegnanti in servizio
nell’Istituto (es. 2 ore
settimanali di ed. motoria x 33
settimane = 66 ore; togliendo il 15%
cioè 9 ore e 54’ di riduzione
massima annuale di ed. motoria);
c)
utilizzazione dei servizi sociali;
d)
modalità e criteri di applicazione
dei diritti sindacali, nonché i contingenti
di personale previsti in caso di
sciopero (art. 2 dell’accordo
sull’attuazione della legge
146/1990);
e)
attuazione della normativa in
materia di sicurezza nei luoghi
di lavoro.
Nell’ambito
delle RSU vengono eletti o designati
i rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza nel numero di 1 negli
istituti fino a 200 dipendenti e 3
negli istituti con più di 200
dipendenti. Questo rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza (Rls)
ha diritto :
-
a
ricevere le informazioni e la
documentazione relativa alla
valutazione dei rischi ed alle
misure di prevenzione
dell’ambiente di lavoro;
-
alla
verbalizzazione delle sue
osservazioni e proposte;
-
alla
formazione specifica che prevede
un programma base minimo di 32
ore, in orario di servizio(legge
626);
-
a
40 ore annue di permessi
retribuiti per svolgere i suoi
compiti, oltre ai permessi già
previsti per le Rsu. (art. 4 del
CCNL del ‘99 e art. 58 del
contratto integrativo).
h)
criteri riguardanti le assegnazioni
alle sezioni staccate e ai plessi;
ricadute sull’organizzazione del
lavoro e del servizio derivanti
dall’intensificazione delle
prestazioni legate alla definizione
dell’unità didattica; ritorni
pomeridiani.
i)
modalità relative alla
organizzazione del lavoro e all’articolazione
dell’orario del personale ATA
e del personale educativo, nel
rispetto di quanto previsto dalla
contrattazione integrativa
nazionale, nonché i criteri per
l’individuazione del personale ATA
ed educativo da utilizzare
nelle attività retribuite col fondo
d’istituto.
Ai
sensi del CCND dell’11.07.2000
sulle utilizzazioni (art.6 comma 2 e
3; art.7 comma 2 e 3) è compito
della contrattazione d’istituto
stabilire i limiti di eventuali
adattamenti dell’orario
programmato delle lezioni altrimenti
non modificabile.
Raccomandiamo
di consentire variazioni
dell’orario soltanto con il
preventivo ed esplicito consenso
delle parti interessate.
INFORMAZIONE
PREVENTIVA E SUCCESSIVA
Restano
ovviamente materie di informazione
preventiva, anche dopo
l’elezione delle RSU i seguenti
punti dello stesso comma 3, art.6
del CCNL 99:
a
) proposte di formazione delle classi
e di determinazione degli organici
della scuola;
f)
attività e progetti retribuiti
con il fondo d’istituto o con
altre risorse derivanti da
convenzioni ed accordi;
g)
criteri di retribuzione e
utilizzazione del personale
impegnato nello svolgimento delle attività
aggiuntive;
l)
criteri per la fruizione dei permessi
per l’aggiornamento.
Restano
altresì materie d’informazione
successiva i seguenti punti dell’art.
6 comma 4 del CCNL/1999:
a)
nominativi del personale utilizzato
nelle attività e progetti
retribuiti con fondo d’istituto;
b)
criteri di individuazione e modalità
di utilizzazione del personale in
progetti derivanti da specifiche
disposizioni legislative, nonché da
convenzioni, intese o accordi
di programma stipulati dalla singola
istituzione scolastica o
dall'Amministrazione scolastica
periferica con altri enti e
istituzioni.
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