|
Il
9 novembre 2001, presso la sede
dell'Istituto Comprensivo Statale di
scuola materna, elementare e media
di Asolo, in sede di negoziazione
integrativa a livello di
istituzione scolastica di cui
all'art.6 del CCNL del Comparto
Scuola del 26 maggio 1999
la
Delegazione
di parte pubblica nella persona del
Dirigente Scolastico
e
i
Rappresentanti Sindacali della
delegazione sindacale prevista
dall'art.9, comma 1, punto III, del
citato CCNL del Comparto Scuola
concordano
le
seguenti norme per lo svolgimento
degli scioperi nell'istituzione
scolastica:
-
l'insegnante
che non intende aderire allo
sciopero può dichiarare la sua
non adesione precedentemente al
giorno dello sciopero (apponendo
la propria firma sull'elenco
allegato alla circolare che
informa dello sciopero);
-
l'insegnante
che non intenda fare alcuna
dichiarazione i giorni
precedenti lo sciopero e che
debba prendere servizio dopo la
prima ora, può telefonare alla
segreteria dell'istituto tra le
ore 7.30 e le ore 7.55 del
giorno dello sciopero per
informare che sarà regolarmente
al suo posto di lavoro secondo
quanto previsto dall'orario;
-
l'insegnante
che non intendesse dare alcuna
comunicazione preventiva deve
presentarsi nel plesso di
appartenenza 5 minuti prima
dell'inizio della prima ora
lezione.
In
caso di chiusura totale delle scuole
dell'Istituto, il docente che non
aderisce allo sciopero si presenterà
in sede centrale.
NOTA
BENE: il docente che non dovesse
dare alcuna comunicazione alla
segreteria dell'istituto circa la
sua non adesione allo sciopero e che
non si presentasse a scuola
all'orario sopra indicato sarà
considerato in sciopero.
Servizio
minimo: in caso di adesione allo
sciopero di tutto il personale
dell'Istituto, in sede centrale dovrà
essere presente un dipendente
appartenente al personale A.T.A. per
garantire i servizi minimi
necessari.
|