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SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Il Documento della Valutazione dei
Rischi e dell’Emergenza è uno strumento operativo, specifico per
ogni scuola, attraverso il quale vengono definite le misure di
sicurezza necessarie negli ambienti di lavoro e individuati i
comportamenti da tenere e le operazioni da compiere in caso di
emergenza, al fine di raggiungere un livello di sicurezza adeguato
per le persone ivi operanti o presenti ad altro titolo.
Il presente Documento è redatto ai
sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 “Riguardante il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro”, come modificato dal D. Lgs 19 marzo 1996, n.242
e del D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per
l’edilizia scolastica”.
Esso sintetizza il complesso delle
operazioni svolte ai fini della valutazione dei rischi ed individua
le modalità di gestione
e le procedure da attuare nel caso in cui si verifichi una
situazione di grave e
imminente pericolo per gli occupanti l’edificio sito in Via
Forestuzzo, 50 ad Asolo, sede della Scuola Media “Torretti”
e degli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo di
Asolo, ovvero di
danno ai beni mobili ed immobili.
Il Documento
di sicurezza e Piano di Emergenza, di seguito denominato
Piano, tende a
perseguire i seguenti obiettivi:
-
Prevenire o limitare pericoli
alle persone, internamente ed esternamente alla
scuola;
-
Coordinare
gli interventi del personale a tutti i livelli, in modo che
siano ben definiti tutti i comportamenti e le azioni che ogni
persona presente nella
scuola deve mettere in atto per salvaguardare la propria
incolumità e, se possibile, per limitare i danni ai beni e alla
struttura dell’edificio;
-
Individuare
tutte le emergenze che possano coinvolgere l’attività, la vita e
la funzionalità dell’impianto;
-
Definire esattamente i compiti
da assegnare al personale docente e non, che opera all’interno
della scuola, durante
la fase emergenza.
Il Piano si presenta come un unico
documento anche se articolato in più parti correlate tra loro.
Esso contiene:
-
I dati identificativi della
scuola; le caratteristiche generali dell’edificio descritte
anche attraverso planimetrie; la distribuzione e la
localizzazione della popolazione scolastica.
-
L’analisi delle varie situazioni
di pericolo ipotizzabili e l’individuazione delle misure di
prevenzione e sicurezza da adottare; l’individuazione delle
carenze di sicurezza nelle strutture legate all’utilizzo e alla
fruizione delle stesse.
-
I comportamenti e le azioni che
le persone presenti nell’edificio dovranno mettere in atto in
caso di emergenza per salvaguardare la propria incolumità e per
limitare i danni alle cose.
-
Le procedure operative che tutti
i presenti dovranno mettere in atto per l’evacuazione.
-
Le disposizioni per effettuare
la chiamata di soccorso ai vari organismi preposti
all’intervento in caso di emergenza.
-
L’individuazione di un adeguato
numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare
l’attuazione delle procedure operative previste.
Il presente
Piano nella sua
formulazione attuale si riferisce alla situazione così come
rilevata alla data riportata in calce al documento ed è pertanto
soggetto a modifiche,
legate al mutare delle condizioni
operative.
Per la messa in atto
del Piano di Emergenza,
a cura del Dirigente
Scolastico, dovranno essere identificati i compiti da assegnare al
personale incaricato a vario titolo alla gestione delle emergenze,
evacuazione, lotta antincendio
e pronto soccorso.
Il
Piano verrà convalidato
o eventualmente modificato
negli aspetti operativi in occasione delle prove pratiche
di evacuazione.
OBBLIGHI DI
LEGGE
Componenti del
Servizio di Prevenzione e Protezione SPP
Il D.Lgs. 626/94 attribuisce la
gestione della sicurezza nella scuola ad un apposito organismo
denominato Servizio di Protezione e Prevenzione (SPP).
Definizione
del
SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:
insieme delle persone, sistemi o
mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di
prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda,
ovvero unità produttiva
DATORE DI
LAVORO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE*
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
ADDETTI
ALL’EMERGENZA, PRONTO SOCCORSO, PREVENZIONE INCENDI
MEDICO
COMPETENTE**
CONSULENTI***
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* |
Nei casi previsti
dall’allegato I al D.Lgs. 626/94 il datore di lavoro può
svolgere direttamente questo compito. |
|
** |
Ove previsto dalla normativa. |
|
*** |
Figure facoltative. |
Obblighi dei soggetti deputati
all’applicazione del D.Lgs 626/94
Datore di lavoro
-
Valutazione dei rischi
specifici della singola realtà lavorativa e redazione del
documento di sicurezza.
-
Costituzione del servizio di
prevenzione e protezione SPP, che ha il compito di collaborare
alla redazione del documento di sicurezza e del piano
di emergenza.
-
Formazione ed informazione del
lavoratore.
-
Redazione del piano di
emergenza.
-
Designazione degli addetti
all’emergenza, al pronto soccorso, alla prevenzione incendi.
-
Convocazione annuale della
riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.
Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP)
Il RSPP, salvo diverse
attribuzioni di compiti da parte del datore di lavoro, deve
provvedere all’assolvimento dei seguenti compiti:
-
All’individuazione dei fattori
di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione
delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di
lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla basa della
specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale.
-
Ad elaborare, per quanto di
competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di
controllo di tali misure.
-
Ad elaborare le procedure di
sicurezza per le varie attività aziendali.
-
A proporre programmi di
informazione e formazione dei lavoratori.
-
A partecipare alle consultazioni
in materia di tutela della salute e di sicurezza.
-
Fornire informazioni ai
lavoratori.
Nei casi previsti dall’allegato
I al D.Lgs. 626/9 (aziende fino a 200 addetti), il datore di
lavoro può svolgere direttamente questo compito.
Lavoratore
Doveri generali dei lavoratori:
-
Obbligo dei lavoratori designati
ad accettare la designazione; detti lavoratori devono essere
formati e disporre di attrezzature adeguate.
-
Sottoporsi ai programmi di
formazione o di addestramento eventualmente organizzati.
-
Utilizzare le attrezzature di
lavoro conformemente alla formazione e all’addestramento
ricevuto.
-
Avere cura delle attrezzature di
lavoro
-
Non apportare di propria
iniziativa modifiche alle attrezzature di lavoro.
-
Segnalare immediatamente
qualsiasi difetto o inconveniente nelle attrezzature di lavoro.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Principali compiti, con
riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 626/94:
1.
Accedere
ai luoghi in cui si svolgono le attività lavorative.
2.
Essere
consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla
valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola.
3.
Essere
consultato sulla designazione degli addetti al servizio di
prevenzione e protezione.
4.
Essere
consultato in merito all’organizzazione della formazione.
5.
Ricevere
le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei
rischi e le misure di prevenzione relative.
6.
Ricevere
una formazione adeguata.
7.
Promuovere
l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di
prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei
lavoratori.
8.
Partecipare alle riunioni periodiche.
9.
Avvertire
il Dirigente Scolastico dei rischi individuati nel corso della sua
attività.
REVISIONI
Il contenuto del Piano deve essere
adeguato alle necessità e alla tipologia delle diverse strutture
scolastiche, noto ai lavoratori, periodicamente verificato e
aggiornato ogni qualvolta necessario.
La tabella sottostante riporta
l’elenco delle revisioni a cui è stato sottoposto il presente
Documento:
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Rev. Nr. |
DATA |
Descrizione intervento |
Redatto
da: |
Approvato da: |
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0.0 |
Febbraio
2007 |
Prima stesura del Documento
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Santinelli
Rossana |
Dirigente Scolastico
R.S.P.P. |
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